Allgemeine Geschäftsbedigungen

BBC Cellpack GmbH General Terms and Conditions
I. Disposizioni generali
  1. Ai rapporti giuridici tra il fornitore e l’acquirente in relazione alle forniture e/o prestazioni del fornitore (di seguito: forniture) si applicano esclusivamente le presenti CG. Le CG dell’acquirente trovano applicazione solo nella misura in cui il fornitore le abbia espressamente accettate per iscritto. Per l’entità delle forniture sono determinanti le dichiarazioni scritte concordate di comune accordo.
  2. Il fornitore si riserva di avvalersi in modo illimitato dei suoi diritti di proprietà e diritti di autore con riguardo a preventivi, disegni e altri documenti (di seguito: documenti). I documenti potranno essere resi accessibili a terzi solo previo consenso del fornitore e, nel caso in cui non venga conferito l’ordine al fornitore, devono essere restituiti immediatamente quando quest’ultimo li richiede. I capoversi 1 e 2 si applicano analogamente ai documenti dell’acquirente; tali documenti potranno tuttavia essere resi accessibili a terzi a cui il fornitore abbia legittimamente trasferito le forniture.
  3. L’acquirente ha il diritto non esclusivo all’utilizzo del software standard e del firmware con le caratteristiche concordate, senza modifiche, e sugli apparecchi convenuti. L’acquirente può creare una copia di backup del software standard senza esplicito accordo.
  4. Le forniture parziali sono ammesse nella misura in cui accettabili per l’acquirente.
  5. Il termine “diritti al risarcimento dei danni” utilizzato in queste CG comprende anche i diritti al rimborso delle spese superflue sostenute.
II. Prezzi, Incoterms e compensazioni
  1. I prezzi s’intendono franco stabilimento, senza imballaggio e con aggiunta dell’IVA di legge di volta in volta applicabile.
  2. I diritti e gli obblighi del fornitore e dell'acquirente in relazione alla fornitura e consegna della merce sono regolati dalle clausole INCOTERMS 2020: EXW Carl-Zeiss-Straße, D-79761 Waldshut-Tiengen.
  3. I pagamenti dell’acquirente vengono effettuati senza detrazioni entro 30 giorni. I pagamenti vengono eseguiti esclusivamente sui conti bancari indicati dal fornitore e solo in questo caso hanno effetto liberatorio. I rischi del "cyber crime" sono espressamente segnalati.
  4. L’acquirente può compensare solo i crediti non contestati o accertati come legalmente validi.
III. Riserva di proprietà
  1. La fornitura avviene con riserva di proprietà. Gli oggetti delle forniture (merce soggetta a riserva di proprietà) restano di proprietà del fornitore fino al pieno soddisfacimento dei crediti vantati nei confronti dell’acquirente in virtù del rapporto commerciale. Se il valore di tutte le garanzie spettanti al fornitore supera di oltre il 20% dell’ammontare di tutti i crediti garantiti, il fornitore, su richiesta dell’acquirente, svincolerà una parte corrispondente delle garanzie; la scelta delle garanzie da svincolare spetta al fornitore.
  2. Finché sussiste la riserva di proprietà, all’acquirente è fatto divieto di dare in pegno o di utilizzare le merci, mentre potrà rivendere la merce solo a rivenditori nel quadro della normale attività commerciale, e solo a condizione che il rivenditore riceva dal proprio cliente il pagamento o esprima la riserva che il titolo di proprietà venga trasferito al cliente solo nel momento in cui quest’ultimo abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento.
  3. Se l’acquirente rivende la merce soggetta a riserva di proprietà, cede sin d’ora al fornitore, a titolo di garanzia, tutti i futuri crediti derivanti dalla rivendita, comprensivi di tutti i diritti accessori tra cui eventuali saldi a credito, senza che ciò richieda un’ulteriore dichiarazione specifica. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altri oggetti senza aver stipulato un prezzo unitario per tale merce, l’acquirente cede al fornitore quella parte del credito del prezzo totale che corrisponde al prezzo della merce soggetta a riserva di proprietà fatturato dal fornitore.
  4. a) All’acquirente è consentito lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà ovvero mescolarla o combinarla con altri oggetti. La lavorazione viene effettuata per il fornitore. L’acquirente conserverà per il fornitore il nuovo bene così ottenuto, con la diligenza del buon commerciante. Il nuovo bene è considerato merce soggetta a riserva di proprietà.
  5. Salvo eventuale revoca, l’acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti derivanti dalla rivendita. In presenza di un motivo grave, in particolare ritardo di pagamento, sospensione dei pagamenti, apertura di un procedimento di insolvenza, protesto di una cambiale o indizi fondati di indebitamento eccessivo o imminente insolvenza dell’acquirente, il fornitore ha la facoltà di revocare l’autorizzazione alla riscossione dell’acquirente. Previo avviso e nel rispetto di un ragionevole periodo di preavviso, il fornitore può inoltre rendere nota la cessione delle garanzie, fare uso dei crediti ceduti ed esigere dall’acquirente che renda noto al cliente la cessione delle garanzie.
  6. In caso di pignoramento, confisca o altre disposizioni o interventi di terzi, l’acquirente è tenuto a informare immediatamente il fornitore. In caso di motivazione di un interesse legittimo, l’acquirente è tenuto a comunicare tempestivamente al fornitore le informazioni necessarie a far valere i suoi diritti nei confronti del cliente e a consegnargli i necessari documenti.
  7. In caso di violazione degli obblighi da parte dell’acquirente, in particolare in caso di ritardo del pagamento, il fornitore, una volta scaduto infruttuosamente un congruo termine di esecuzione concesso all’acquirente, ha la facoltà, oltre che di ritirare la merce, anche di rescindere il contratto; rimangono impregiudicate le disposizioni di legge relative alla superfluità della fissazione di un termine. L’acquirente ha l’obbligo di consegnare la merce. La ripresa in consegna della merce ovvero la rivendicazione della riserva di proprietà o il pignoramento della merce soggetta a riserva da parte del fornitore non comportano la rescissione del contratto, a meno che il fornitore non lo dichiari espressamente.
IV. Scadenze di consegna; ritardo
  1. Il rispetto delle scadenze di consegna presuppone il ricevimento tempestivo di tutti i documenti che l’acquirente è tenuto a fornire, delle autorizzazioni e dei nullaosta necessari, in particolare dei piani, e il rispetto delle condizioni di pagamento concordate nonché degli altri obblighi dell’acquirente. Se questi presupposti non vengono soddisfatti tempestivamente, vengono prorogate in misura adeguata anche le scadenze; ciò non si applica ai casi in cui sia il fornitore a essere responsabile del ritardo.
  2. Le scadenze vengono prorogate in misura adeguata se il mancato rispetto delle scadenze è riconducibile a
  3. Se il fornitore ritarda la consegna, l’acquirente, dimostrando plausibilmente che ciò gli ha causato un danno, può esigere un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, tuttavia complessivamente non superiore al 5% del prezzo per la parte delle forniture che di cui non potuto fare opportunamente uso a causa del ritardo.
  4. In tutti i casi di ritardo della fornitura sono esclusi sia i diritti al risarcimento dei danni dell’acquirente per fornitura ritardate, sia i diritti al risarcimento dei danni in luogo della prestazione che eccedano i limiti citati al n. 3, anche dopo la scadenza di un termine di consegna eventualmente imposto al fornitore. Quanto sopra non si applica ai casi di responsabilità per dolo, colpa grave, morte, lesioni o danni alla salute. L’acquirente può rescindere il contratto nei termini previsti dalla legge solo se del ritardo della fornitura è responsabile il fornitore. Le disposizioni di cui sopra non comportano un cambiamento dell’onere della prova a svantaggio dell’acquirente.
  5. L’acquirente è tenuto a dichiarare su richiesta del fornitore, entro un termine adeguato, se intende rescindere il contratto a causa del ritardo della fornitura o se continua a volere la fornitura.
  6. Se la spedizione o la consegna vengono ritardate su richiesta dell’acquirente per oltre un mese dalla comunicazione di merce pronta per la spedizione, all’acquirente possono essere addebitati costi di immagazzinamento pari allo 0,5% del prezzo degli oggetti delle forniture per ogni ulteriore mese iniziato, tuttavia in totale non superiori al 5%. Resta impregiudicata la possibilità che le parti contraenti dimostrino costi di immagazzinamento superiori o inferiori.
V. Passaggio del rischio
  1. Il trasferimento del rischio è regolato dalle clausole INCOTERMS 2020: EXW Carl-Zeiss-Straße, D-79761 Waldshut-Tiengen.
  2. Se la spedizione, la consegna, l’inizio, l’esecuzione dell’installazione o del montaggio, la presa in consegna nella propria azienda o la prova di funzionamento subiscono ritardi per motivi imputabili all’acquirente o se l’acquirente ritarda l’accettazione per altri motivi, il rischio viene trasferito all’acquirente.
VI. Installazione e montaggio

Ove non stipulato altrimenti per iscritto, all’installazione e al montaggio si applicano le disposizioni elencate di seguito.

1 L’acquirente è tenuto a farsi carico delle seguenti operazioni e a realizzarle a proprie spese e tempestivamente:
a) tutti i lavori di scavo e costruzione, nonché tutti gli altri lavori accessori estranei al settore, compresi il necessario personale specializzato e ausiliario, i materiali da costruzione e gli attrezzi
b) gli oggetti e i materiali necessari per il montaggio e la messa in funzione, ad esempio ponteggi, apparecchiature di sollevamento e altri dispositivi, combustibili e lubrificanti
c) energia e acqua nel luogo di utilizzo, compresi gli attacchi, il riscaldamento e l’illuminazione
d) presso il luogo di montaggio, locali adeguati, asciutti, dotati di chiusura e di dimensioni sufficienti per la custodia di parti macchina, apparecchiature, materiali, attrezzi ecc.; per il personale addetto al montaggio, idonei locali di lavoro e soggiorno, compresi impianti sanitari adeguati alle circostanze; inoltre, l’acquirente è tenuto ad adottare nel cantiere, per la protezione delle proprietà del fornitore e del personale addetto al montaggio, le misure che adotterebbe per proteggere la sua proprietà
e) abbigliamento protettivo e dispositivi di protezione necessari a causa di circostanze particolari del luogo di montaggio. Prima dell’inizio dei lavori di montaggio, l’acquirente è tenuto a fornire di propria iniziativa le indicazioni necessarie riguardo alla posizione delle linee elettriche, del gas e dell’acqua nascoste o di impianti simili, nonché a fornire le indicazioni di statica necessarie.

2 Prima dell’inizio dell’installazione o del montaggio, i materiali e gli oggetti necessari per dare inizio ai lavori devono trovarsi nel luogo di installazione o montaggio e tutti i lavori preliminari all’inizio dell’installazione devono essere avanzati al punto che sia possibile cominciare l’installazione o il montaggio secondo i tempi concordati e senza interruzioni. I percorsi di accesso e il luogo di installazione o montaggio devono essere livellati e sgombri.

3 Se l’installazione, il montaggio o la messa in funzione subiscono ritardi per circostanze non imputabili al fornitore, l’acquirente è tenuto a sostenere in misura adeguata i costi dei tempi di inattività e degli ulteriori viaggi necessari del fornitore o del personale addetto al montaggio.

4 Ogni settimana l’acquirente dovrà fornire tempestivamente al fornitore le ore di lavoro del personale addetto al montaggio e confermare l’eventuale conclusione dell’installazione, del montaggio o della messa in funzione.

5 Se alla conclusione dei lavori il fornitore richiede l’accettazione della fornitura, l’acquirente deve provvedervi entro due settimane. Si considera equivalente all’accettazione il fatto che l’acquirente lasci trascorrere il termine di due settimane o che, allo scadere della fase di prova eventualmente concordata, inizi a utilizzare la fornitura.

VII. Presa in consegna

L’acquirente non più rifiutarsi di prendere in consegna le forniture a causa di vizi irrilevanti.

VIII. Vizi della cosa

Di eventuali vizi della cosa il fornitore risponde come segue:

  1. Tutte le parti o le prestazioni che presentano vizi devono essere riparate, sostituite o forniti nuovamente a titolo gratuito a discrezione del fornitore, a condizione che la causa dei vizi fosse già presente al momento del passaggio del rischio.
  2. I diritti all’adempimento successivo decadono 12 mesi dopo l’inizio del termine di prescrizione fissato dalla legge; lo stesso si applica al recesso e alla riduzione. Questo termine non si applica laddove il Codice civile tedesco (§§ 438 comma 1 n. 2, Edifici e oggetti per edifici; 479 comma 1, Diritto di rivalsa e 634a comma 1 n. 2 Vizi di costruzione) prescriva termini più lunghi, né in caso di dolo, occultamento fraudolento del vizio e mancato rispetto di una garanzia di qualità. Restano impregiudicate le disposizioni di legge relative alla sospensione dei termini di prescrizione, sospensione e nuova decorrenza dei termini.
  3. L’acquirente è tenuto a denunciare i vizi tempestivamente e per iscritto. La mancata comunicazione dei vizi comporta la perdita dei relativi diritti dell'acquirente.
  4. In caso di denuncia dei vizi, l’acquirente può trattenere i pagamenti in misura adeguata ai vizi rilevati. L’acquirente può trattenere i pagamenti solo se sulla legittimità della denuncia di vizi non può sussistere alcun dubbio. L’acquirente non ha il diritto di trattenere il pagamento se i suoi diritti di reclamo per vizi sono prescritti. Se la denuncia di vizi è ingiustificata, il fornitore ha il diritto di esigere dall’acquirente il risarcimento delle spese sostenute.
  5. Al fornitore deve essere data l’opportunità di rimediare al vizio entro una scadenza adeguata. Eventuali ritardi (art. IV delle presenti CG) devono essere presi in considerazione.
  6. In caso di mancato adempimento successivo, l’acquirente, fatte salve eventuali pretese risarcimento dei danni ai sensi del n. 10, può rescindere il contratto o ridurre il compenso.
  7. Non sussistono diritti di reclamo per vizi in caso di differenze irrilevanti rispetto alla qualità stipulata, compromissione irrilevante dell’utilizzabilità, usura naturale o danni verificatisi dopo il passaggio del rischio a causa di trattamento erroneo o negligente, sollecitazione eccessiva, mezzi d’esercizio inadeguati, lavori di costruzione difettosi, terreno di costruzione non idoneo o influssi esterni specifici non previsti dal contratto ed errori non riproducibili del software. Se l’acquirente o terzi procedono a modifiche o lavori di riparazione non conformi, non sussistono diritti di reclamo per vizi né per questi né per le conseguenze che ne derivano.
  8. Restano escluse eventuali rivendicazioni dell’acquirente relative alle spese necessarie per l’adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, trasferta, manodopera e materiali, se tali spese aumentano perché l’oggetto della fornitura è stato trasportato in un secondo momento in un luogo diverso dalla sede dell’acquirente, a meno che tale trasporto non corrisponda alla sua destinazione d’uso.
  9. I diritti di rivalsa dell’acquirente nei confronti del fornitore ai sensi del § 478 del Codice civile tedesco (Rivalsa dell’imprenditore) sussistono solo se l’acquirente non ha definito con il suo compratore dei diritti di reclamo per vizi superiori a quanto stabilito dalla legge. Per l’entità dei diritti di rivalsa dell’acquirente nei confronti del fornitore ai sensi del § 478 comma 2 del Codice civile tedesco si applica inoltre il n. 8.
  10. Restano esclusi eventuali diritti al risarcimento dei danni dell’acquirente a causa di un vizio della cosa. Ciò non si applica in caso di occultamento fraudolento del vizio, mancato rispetto di una garanzia di qualità, morte, lesioni o danni alla salute e violazione intenzionale o gravemente negligente di un obbligo da parte del fornitore. Le disposizioni di cui sopra non comportano un cambiamento dell’onere della prova a svantaggio dell’acquirente. Restano esclusi per l’acquirente ulteriori diritti o diritti diversi da quelli stabiliti in questo art. VIII in relazione ad un vizio della cosa.
IX. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore; vizi giuridici

1 Se non diversamente concordato, il fornitore è tenuto a effettuare la fornitura unicamente nel Paese del luogo di consegna, senza diritti di proprietà industriale e diritti d'autore di terzi (di seguito: diritto di tutela). Se terzi avanzano richieste legittime nei confronti dell’acquirente perché le forniture consegnate dal fornitore e utilizzate ai sensi del contratto violano dei diritti di tutela, il fornitore ne risponderà nei confronti dell’acquirente entro la scadenza stabilita all’art. VIII n. 2 come segue:
a) a propria scelta, il fornitore otterrà a proprie spese un diritto di utilizzo per le forniture interessate, le modificherà in modo che non vengano violati diritti di tutela o le sostituirà. Qualora il fornitore non potesse farlo a condizioni ragionevoli, all’acquirente spettano i diritti legali di recesso o riduzione.
b) L’obbligo del fornitore al risarcimento dei danni è disciplinato dall’art. XII.
c) I succitati obblighi del fornitore sussistono solo se l’acquirente comunica tempestivamente e per iscritto al fornitore le pretese rivendicate da terzi, non riconosce la violazione e riserva al fornitore tutte le misure difensive e gli accordi transattivi. Se l’acquirente interrompe l’utilizzo della fornitura per motivi legati alla riduzione di danni o altri motivi gravi, è tenuto a comunicare ai terzi che l’interruzione dell’utilizzo non è legata a un eventuale riconoscimento della violazione di un diritto di tutela.

2 Sono escluse le rivendicazioni dell’acquirente qualora la violazione del diritto di tutela sia imputabile a lui.

3 Sono inoltre escluse le rivendicazioni dell’acquirente se la violazione del diritto di tutela è causata da prescrizioni speciali dell’acquirente, da un impiego che il fornitore non poteva prevedere o dal fatto che l’acquirente modifichi la fornitura o la utilizzi insieme a prodotti non forniti dal fornitore.

4 In caso di violazione dei diritti di tutela, per le rivendicazioni dell’acquirente disciplinate al n. 1a) si applicano inoltre analogamente le disposizioni dell’art. VIII n. 4, 5 e 9.

5 In presenza di altri vizi giuridici si applicano analogamente le disposizioni dell’art VIII.

6 Sono escluse rivendicazioni ulteriori o diverse da quelle disciplinate nel presente art. IX avanzate dall'acquirente nei confronti del fornitore e del suo personale ausiliario in relazione a un vizio giuridico.

X. Riserva di adempimento
  1. L’adempimento del contratto è soggetto alla riserva che non vi siano impedimenti dovuti a norme tedesche o statunitensi e ad altre norme nazionali, della UE o internazionali applicabili al commercio estero, né embarghi, altre sanzioni o circostanze (ad es. forza maggiore)che ne impediscano l’adempimento.
  2. L’acquirente è tenuto a fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l’esportazione, il trasporto o l’importazione.
XI. Impossibilità, adeguamento del contratto
  1. Qualora non sia possibile effettuare una fornitura, l’acquirente ha il diritto di esigere il risarcimento dei danni, tranne nel caso in cui l’impossibilità non possa essere imputata al fornitore. Ciò include, ma non limitatamente a, i casi indicati all'art. IV.2. Il diritto al risarcimento dei danni dell’acquirente nei casi di obbligo di rispondere si limita tuttavia al 10% del valore della parte della fornitura che non può essere utilizzata opportunamente a causa dell’impossibilità. Questa limitazione non si applica ai casi di responsabilità per dolo, negligenza grave nonché morte, lesioni o danni alla salute; ciò non comporta un cambiamento dell’onere della prova a svantaggio dell’acquirente. Resta impregiudicato il diritto dell’acquirente di recedere dal contratto.
  2. Qualora eventi ai sensi dell’art. IV n. 2 da a) a d) dovessero alterare sensibilmente il significato economico o il contenuto della fornitura o esercitare un’influenza notevole sull’attività del fornitore, il contratto verrà adeguato in buona fede. Se ciò non dovesse essere economicamente sostenibile, il fornitore ha il diritto di rescindere il contratto. Lo stesso vale nel caso in cui non vengano fornite o non siano utilizzabili le necessarie autorizzazioni all’esportazione. Se il fornitore decide di avvalersi del diritto di recesso, deve comunicarlo immediatamente all’acquirente una volta riconosciuta la portata dell’evento, anche se in un primo momento fosse stata stipulata con l’acquirente una proroga dei tempi di consegna.
XII. Altri diritti al risarcimento dei danni

1 Se non diversamente disposto nelle presenti CG, sono esclusi diritti al risarcimento dei danni dell’acquirente a qualsiasi titolo, in particolare se basati sulla violazione di obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e da azione illecita.

2 Ciò non si applica ai seguenti casi di responsabilità:
a) legge sulla responsabilità da prodotto
b) dolo
c) negligenza grave di titolari, rappresentanti legali o dirigenti
d) frode
e) mancato rispetto di una garanzia assunta
f) lesioni colpose che compromettono la vita, l'integrità fisica e la salute
g) violazione colposa di obblighi essenziali del contratto.
Il diritto al risarcimento dei danni per violazione di obblighi essenziali del contratto si limita tuttavia ai danni contrattuali prevedibili, se non si è in presenza di un altro dei casi succitati.

3 Le disposizioni di cui sopra non comportano un cambiamento dell’onere della prova a svantaggio dell’acquirente.

XIII. Foro competente e diritto applicabile
  1. Se l’acquirente è un operatore economico, il foro competente per tutte le controversie direttamente o indirettamente derivanti dal rapporto contrattuale è la sede del fornitore. Il fornitore ha tuttavia la facoltà di agire in giudizio anche presso la sede dell’acquirente.
  2. Il presente contratto e la sua interpretazione sono soggetti al diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
XIV. Carattere vincolante del contratto

In caso di inefficacia giuridica di singole disposizioni, il resto del contratto resta comunque vincolante. Ciò non si applica qualora il rispetto del contratto dovesse rappresentare un onere inaccettabile per una delle controparti.